Stefano Benedetti di Futuro Nazionale risponde alla diffida ricevuta sul caso Radio Mitology. Ecco il testo della risposta di Benedetti:
"Egregio Avvocato,
rispondo personalmente e senza l'assistenza di un legale alla Sua diffida datata 6 luglio 2026, in quanto ritengo che i fatti da me effettivamente dichiarati siano documentabili in modo puntuale e che la Vostra diffida muova da un presupposto che non corrisponde a quanto da me scritto e diffuso.
1. I fatti: cosa ho effettivamente scritto e diffuso
Allego alla presente copia integrale del comunicato stampa da me redatto e inviato alle testate giornalistiche locali, unitamente alle email di trasmissione con relativa data e ora di invio. Da tale documentazione risulta testualmente quanto segue, riferito al Sig. Federico Bussolin:
"Lady Radio [...] è l'emittente fiorentina su cui compare con regolarità, da anni e in qualità di dirigente Lega, Federico Bussolin, attuale segretario provinciale della Lega di Firenze [...] ospite fisso in qualità di dirigente Lega."
Come Lei potrà agevolmente verificare dal testo allegato, in nessun punto del mio comunicato si afferma che il Sig. Bussolin sia "dirigente di Lady Radio". L'espressione da me utilizzata attribuisce al Sig. Bussolin una carica politica — quella di dirigente della Lega, segretario provinciale di Firenze — pacificamente vera, pubblica e mai contestata dalla Vostra stessa diffida, unitamente alla sua qualità di ospite regolare della trasmissione radiofonica.
Se la testata giornalistica La Nazione, nel riportare la notizia in data 4 luglio 2026, ha riformulato tale circostanza attribuendo al Sig. Bussolin un ruolo dirigenziale interno a Lady Radio, tale riformulazione non è a me ascrivibile, non essendone io l'autore, né essendo stata da me in alcun modo autorizzata, sollecitata o condivisa in tali termini. La responsabilità redazionale di quanto pubblicato da una testata giornalistica compete alla testata medesima e al giornalista autore del pezzo, ai sensi della disciplina sulla stampa (L. 47/1948, artt. 11 e 57 c.p.), non alla fonte politica che ha fornito un comunicato di contenuto difforme.
2. Sull'insussistenza degli elementi costitutivi della diffamazione (art. 595 c.p.)
Con riferimento al richiamo all'art. 595 c.p. contenuto nella Vostra diffida, evidenzio quanto segue:
L'affermazione da me effettivamente diffusa non attribuisce alcun ruolo dirigenziale interno a Lady Radio in capo al Sig. Bussolin, bensì una carica politica di partito, pacificamente vera e documentata (il Sig. Bussolin stesso si definisce pubblicamente, sui propri profili social istituzionali, "Capogruppo Lega Firenze" e "Segretario Prov.le Lega Firenze"). Difetta quindi, con riferimento al testo da me diffuso, il presupposto stesso dell'attribuzione di un fatto determinato e falso, elemento costitutivo indefettibile del reato di diffamazione.
In ogni caso, anche a voler considerare l'affermazione nella sua accezione più ampia (ospitata regolare su un'emittente riconducibile a un determinato gruppo editoriale), si tratterebbe di circostanza vera, con conseguente operatività dell'esimente della veritas di cui all'art. 596 c.p., oltre che dell'esercizio del diritto di critica politica, stante l'indiscutibile rilievo pubblico della vicenda (affidamento di un evento comunale finanziato con risorse pubbliche) e la continenza espressiva delle affermazioni utilizzate, che non contengono toni ingiuriosi, gratuiti o eccedenti la finalità informativa e di controllo democratico.
Il riferimento all'appartenenza di Radio Divina al medesimo gruppo editoriale di Lady Radio, RDF e Radio Mitology non costituisce peraltro una mia affermazione originale, bensì la trascrizione pressoché letterale di quanto pubblicato sul sito ufficiale di Radio Divina (radiodivina.it, sezione "Sono io, Divina!"), ove l'emittente si autodefinisce parte di "una grande famiglia" editoriale e "cugina" delle altre tre emittenti citate. Non vedo come possa configurarsi diffamazione nel riportare quanto pubblicamente dichiarato dalla stessa parte che oggi, tramite Voi, se ne duole.
3. Sull'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno (artt. 2043, 2059 c.c.)
L'art. 2043 c.c. richiede la sussistenza di un fatto illecito, colposo o doloso, che abbia cagionato un danno ingiusto. Per le ragioni sopra esposte, non sussiste alcun fatto illecito a me imputabile: quanto da me dichiarato è vero, documentato e rientrante nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, di cui all'art. 21 Cost. Analogamente, l'art. 2059 c.c., relativo al danno non patrimoniale, presuppone l'esistenza di un fatto integrante reato o comunque di una lesione ingiusta di un diritto costituzionalmente protetto: circostanza che, per quanto sopra argomentato, non ricorre nel caso di specie con riferimento alla mia condotta.
4. Sull'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p.
L'art. 185 c.p., disciplinando il risarcimento del danno derivante da reato, presuppone logicamente e giuridicamente l'accertamento di un reato. Non sussistendo, per quanto sopra esposto, gli elementi costitutivi del reato di diffamazione con riferimento alle affermazioni da me effettivamente diffuse, viene meno anche il presupposto applicativo di tale norma nei miei confronti.
5. Richiesta di puntualizzazione
Vi invito a voler indicare puntualmente, ove riteniate che vi siano ulteriori affermazioni a me riferibili — diverse da quella sopra chiarita e diverse dalla versione pubblicata da La Nazione, della quale non sono autore — che assumiate lesive, con l'indicazione precisa della fonte, della data e del testo integrale contestato, in modo da poter fornire riscontro puntuale anche su tali eventuali ulteriori profili.
6. Conclusioni
Per tutto quanto sopra rappresentato, ritengo che la Vostra diffida sia stata indirizzata sulla base di un presupposto fattuale non corrispondente a quanto da me effettivamente dichiarato e diffuso, come risulta dalla documentazione allegata. Resto ovviamente disponibile, nello spirito di leale confronto istituzionale, a ogni chiarimento Vogliate ritenere necessario, fermo restando quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto".
Benedetti di Futuro Nazionale, diffidato per il caso Radio Mitology, risponde con una lettera pubblica
Scritto da Redazione
Politica
27 Luglio 2026
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