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Scritto da Redazione
Cronaca
30 Agosto 2026

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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato emesso da Gruppo per la Tutela dei Cittadini Consorzi di Bonifica Toscana.

"I cittadini comproprietari di immobili fanno bene a contestare la prassi adottata dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord di chiedere a un solo comproprietario (di solito il primo nominativo risultante al Catasto) il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di contributo consortile. Per il “Gruppo tutela dei Cittadini Consorzio di Bonifica Toscana Nord” la suddetta modalità di riscossione è iniqua e giuridicamente infondata alla luce dei principi di diritto della Suprema Corte di Cassazione e per questo si chiede al Consorzio un immediato cambio di rotta.

Per fare chiarezza sulla questione, affermano i componenti del Gruppo Tutela, è necessario chiarire che i contributi di bonifica sono oneri reali gravanti sull’immobile che obbligano il proprietario a determinate prestazioni a favore di altri soggetti quali il Consorzio di Bonifica per le opere da questi svolte dalle quali derivano vantaggi fondiari all’immobile stesso e per questa ragione il pagamento dei contributi è legato alla proprietà o altro diritto reale sull'immobile.

Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che pretende l'intero pagamento da un unico intestatario invocando una presunta solidarietà passiva, l'obbligazione contributiva in regime di comproprietà è parziaria e non solidale. Questo significa che il debito si divide automaticamente tra i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di proprietà del bene. Pretendere il pagamento della somma interamente dovuta da un singolo soggetto significa stravolgere i principi cardine del diritto civile e tributario come tra l’altro più volte ribadito dall’On. Maria Teresa Baldini consigliera del Consorzio di Bonifica Toscana Nord da tempo impegnata nella difesa dei diritti dei cittadini contro i metodi piuttosto discutibili dell’ente.

A ribadire con fermezza questo principio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura giuridica di obbligazione parziaria del contributo di bonifica e non di obbligazione solidale che obbligherebbe i comproprietari al pagamento dell’intero importo con effetti liberatori sugli altri. Nello specifico e in linea con i consolidati orientamenti in materia di oneri reali la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che nel caso di più comproprietari debitori ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero. Tale ipotesi non è prevista dall'articolo 21 del Regio Decreto n. 215 del 1933 né è desumibile dai principi generali in materia di obbligazioni solidali. La prestazione contributiva deve, al contrario, essere ripartita secondo i giudici di legittimità in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto sugli immobili nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.

Per questi motivi il Gruppo Tutela dei cittadini chiede al Consorzio di Bonifica Toscana Nord a rivedere immediatamente la politica di emissione dei bollettini, adeguandoli ai principi di proporzionalità e parziarietà; annullare le cartelle e gli avvisi di pagamento illegittimi notificati per l'intero importo a un unico comproprietario; emettere i bollettini pro quota intestando a ciascun proprietario esclusivamente la percentuale di contribuzione effettivamente gravante sulla propria quota di proprietà immobiliare.

Sotto questo profilo è utile ricordare che viviamo in un mondo dominato dall’informatica e dalla digitalizzazione: mandare l’avviso a tutti i comproprietari addebitando a ognuno la propria quota e poi incassare da ognuno sono operazioni non solo semplici ma ben poco impegnative e onerose. 

Il tutto è compreso nell’ambito di un procedimento amministrativo e perciò soggetto alla legge generale n 241 del 1990 che tra l’altro impone alle amministrazioni il dovere di leale collaborazione con l’interessato e il Consorzio viola questo principio generale

Invitiamo i cittadini, conclude il Gruppo di Tutela, a seguirci sulle nostre pagine social e a contattarci in caso di necessità per ricevere assistenza qualora il Consorzio di Bonifica dovesse persistere in questa condotta illegittima".

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