Tra il 15 e il 18 agosto l'Italia ha contato tre femminicidi in tre giorni, in tre luoghi diversi. Joanna Rouissi, 50 anni, accoltellata alla gola dal marito a Colleferro, davanti a uno dei suoi cinque figli. Tania Terrin, 39 anni, strangolata a Camponogara (Venezia) dall'ex compagno che aveva già denunciato, e che il questore aveva già ammonito. Ornella Forastefano, 46 anni, pestata a morte e abbandonata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trebisacce, nel Cosentino, dal compagno che è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania. Tre donne, tre nomi, tre storie di uomini che non accettavano un rifiuto o una fine. Non sono statistiche: sono la ragione per cui la parola "femminicidio" esiste. A chi contesta il valore della parola femminicidio ricordo gli omicidi di Hina Saleem nel 2006, a Sarezzo, sepolta nell'orto con il volto rivolto alla Mecca, perché aveva scelto di vivere "all'occidentale" e di Saman Abbas, diciotto anni, uccisa con la complicità di padre, madre e zio, perché rifiutava un matrimonio combinato. Questi non sono "omicidi come tutti gli altri". Esiste il patriarcato, quello vero, quello che uccide una figlia per riportarla "all'ordine" della famiglia. Ed esiste — dal 17 dicembre 2025 — anche una norma che lo dice chiaro: l'art. 577-bis del codice penale, introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata all'unanimità dal Parlamento.
𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐨𝐜𝐨: 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭à 𝐧𝐨𝐧 è 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚
L’articolo 3 della Costituzione citato dal Generale Roberto Vannacci a sostegno della sua tesi che i femminicidi siano omicidi con delle aggravanti già regolamentate dallo stato, ha due commi, non uno. Il primo sancisce l'eguaglianza formale. Il secondo impone alla Repubblica di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che di fatto impediscono la parità. È la Costituzione a dire che trattare situazioni diseguali come se fossero uguali non è giustizia: è cecità travestita da equità. Si tratta di una norma scritta dai costituenti apposta per imporla quando la disuguaglianza è un fatto, non un'opinione. E i numeri del Viminale dicono che l'omicidio in ambito familiare o affettivo ha per le donne una matrice statisticamente e criminologicamente diversa da quella maschile: possesso, controllo, rifiuto della separazione. Chiamarlo diversamente non è un privilegio, è precisione. Il codice penale prevede aggravanti specifiche per l'omicidio di minori, di persone con disabilità, di pubblici ufficiali, di chi commette il fatto per motivi di odio razziale o religioso. Il caso di Filippo Turetta, condannato all'ergastolo prima che esistesse il reato di femminicidio, viene citato dal generale Vannacci per provare che gli strumenti esistono già. È vero: l'ergastolo per Turetta è arrivato attraverso le aggravanti ordinarie — premeditazione, crudeltà, relazione affettiva. Ma proprio questo dimostra perché una fattispecie autonoma serve: non per inasprire una pena già massima, bensì per dare un nome giuridico a un fenomeno che prima veniva riconosciuto solo a posteriori, caso per caso, nell'aula di un tribunale. Il Comitato CEDAW delle Nazioni Unite, nel rapporto sull'Italia del febbraio 2024, aveva raccomandato esplicitamente di colmare questo vuoto, rilevando che il femminicidio non era definito come reato specifico nel nostro ordinamento. La legge 181/2025 non inventa un'aberrazione: recepisce un'indicazione internazionale, in linea con la Convenzione di Istanbul che l'Italia ha ratificato nel 2013 e con la direttiva UE 2024/1385 contro la violenza sulle donne.
Indicare nell’acquisizione del femminicidio come reato a se stante un "𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚" che aprirà la strada all’affermazione di l categorie sempre più arbitrarie è un argomento retorico noto, si chiama slippery slope, ed è tanto suggestivo quanto vuoto: si può sempre immaginare una degenerazione futura per screditare una norma presente. Ma il diritto penale italiano distingue da sempre in base al movente — l'art. 61 c.p. è pieno di aggravanti soggettive — senza che questo abbia mai minato "l'universalità della giustizia". L'universalità non sta nel trattare tutti i fatti allo stesso modo, sta nel garantire a tutti le stesse garanzie processuali. E su questo, generale, la rassicuro: l'art. 577-bis prevede lo stesso giusto processo, la stessa presunzione di innocenza, lo stesso diritto di difesa di qualunque altro imputato. Nessun cavallo, nessuna Troia: solo una norma votata da 237 deputati, nessuno contrario. Mi permetto di aggiungere un'osservazione tecnica, da avvocato, perché credo ci sia un po' di confusione tra gli istituti. Se questa legge sembra un'aberrazione, resta da capire perché nessuno, tra i parlamentari che condividono questa posizione, abbia presentato alla Camera una proposta alternativa — magari per abrogare proprio le aggravanti "di categoria" che vengono contestate. Non servirebbe alcun referendum: l'art. 71 della Costituzione attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo e a ciascun singolo membro delle Camere. Basta un deputato, un foglio protocollato e una firma. Nessuna raccolta firme, nessun gazebo. La proposta poteva essere presentata il giorno stesso dell'approvazione della legge 181/2025, se davvero la si voleva cambiare.
Il referendum è un'altra cosa e serve ad altro: quello abrogativo (art. 75 Cost.) richiede 500 mila firme o cinque Consigli regionali, e serve solo a cancellare una legge già in vigore, non a proporne una nuova — con la complicazione ulteriore che non si applica alle leggi penali. Quello di iniziativa popolare "propositiva", che permetterebbe ai cittadini di proporre un testo e non solo di abrogarne uno, in Italia non esiste ancora: è fermo in Parlamento come disegno di legge costituzionale, mai approvato. E qui vale la pena ricordare un principio elementare di gerarchia delle fonti: l'art. 577-bis c.p. è stato introdotto da una legge ordinaria, la n. 181/2025. Per modificarla o abrogarla basta un'altra legge ordinaria, di pari rango — non serve una legge costituzionale, non serve una maggioranza qualificata, non serve alcun referendum. Se fosse stata una norma costituzionale il discorso sarebbe diverso, ma non lo è. Quindi no: non serviva alcun referendum per intervenire. Sarebbe bastato un atto parlamentare, presentato da un solo deputato, con la maggioranza ordinaria delle Camere. Non essendo arrivato, mi sembra lecito chiedersi se la questione sollevata riguardi davvero un principio costituzionale, o piuttosto una posizione più comoda da sostenere a parole che da tradurre in un testo di legge. Nessuna organizzazione seria appiattisce tutto a un'unica regola indistinta. Trovo curioso che nel diritto, che è disciplina quanto quella militare, questa logica smetta improvvisamente di valere. La mia impressione, da avvocato, è che riconoscere come le donne in questo Paese muoiano spesso per un motivo specifico — il rifiuto di essere possedute — non sia una questione di uguaglianza formale, ma una questione di sguardo. E su questo, temo, lo sguardo continui a essere rivolto altrove.
L'importanza del riconoscimento del reato di femminicidio: l'analisi dell'avvocato Carmen Federico
Scritto da Carmen Federico
Politica
19 Agosto 2026
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